Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33262 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16871-2018 proposto da:

COMPAGNIA FINANZIARIA ITALIANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE subentrata a titolo universale a Equitalia Spa, (in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3154/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Compagnia Finanziaria Italiana s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna che aveva dichiarato inammissibile per difetto di difesa tecnica da parte dell’appellante.

Non si è costituita l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è improcedibile, non essendo stato notificato alla parte intimata nè risultando sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale – cfr. Cass. n. 23925/2012 -.

Nulla sulle spese, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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