Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33325 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12834-2016 proposto da:

M.C., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI *****, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1497/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

RILEVATO

che:

Con ricorso in Cassazione, M.C. impugnava la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Caltanissetta n. 1497/21/15, che si costituiva con controricorso L’agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto, che successivamente sia il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. N. 50 del 2017, art. 11, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – i, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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