Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33332 del 17/12/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14-2015 proposto da:

MPA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unicamente all’avvocato PAOLO CENTORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2313/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2313/2014 depositata il 7.5.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 giugno 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

RILEVATO

Che:

– La predetta sentenza ha riformato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano di accoglimento di separati ricorsi – riuniti – presentati da MPA srl avverso avviso di accertamento e susseguente cartella di pagamento;

– Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandolo a quattro motivi;

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

– L’Ufficio resistente ha successivamente depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO

che Con l’istanza per ultimo menzionata, l’Agenzia delle Entrate -sulla premessa dell’avvenuta presentazione di domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, cui parte contribuente ha fatto seguire il prescritto pagamento- ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

– Può accogliersi la predetta istanza e provvedersi in conformità.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472