Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33385 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24042/2018 proposto da:

Q.S., domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’Avv. IGOR DANTE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di VARESE, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2019 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

FATTI DI CAUSA

1. Q.S., cittadino albanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Varese, richiesto dal Questore di Varese ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1-bis, ha disposto la convalida della misura alternativa della consegna della carta d’identità, dell’obbligo di dimora e di presentazione trisettimanale presso l’autorità di polizia in luogo del trattenimento nel C.I.E. e ne chiede la cassazione, tra l’altro, sul rilievo che l’impugnato decreto era stato pronunciato senza che fosse stato dato avviso dell’udienza ad esso ricorrente dell’udienza di convalida e che gli fosse stato consentito di munirsi di un difensore di fiducia o al difensore di ufficio e ciò in violazione del disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con ordinanza interlocutoria n. 21930 del 07/09/2018, questa Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui al citato art. 14, comma 1-bis, lett. c), si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d’ufficio, rimettendo, dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

3. Ritiene, pertanto, il Collegio che occorra rinviare la trattazione della controversa a nuovo ruolo in attesa della decisione del Giudice delle leggi.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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