Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33389 del 17/12/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 30092/2018 r.g. proposto da:

M.S., (cod. fisc. *****), elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi 72, presso lo studio dell’Avv.to Andrea Sciarrillo rappresentato e difeso dall’Avv.to Pietro Sgarbi del foro di Ancona giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Catanzaro – decidendo sulla domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da M.S., cittadino della *****, dopo il diniego di tutela della locale commissione territoriale – ha rigettato il ricorso, confermando, pertanto, il provvedimento emesso dalla predetta commissione.

Il Tribunale ha ricordato che: a) i vizi del procedimento amministrativo precedente al ricorso giurisdizionale non sono rilevanti nel giudizio innanzi al tribunale il cui oggetto è limitato alla valutazione della esistenza o meno del diritto alla reclamata protezione internazionale; b) non era possibile riconoscere al richiedente lo status di rifugiato, non ricorrendo i presupposti applicativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e; c) il ricorrente aveva narrato innanzi alla commissione: i) di essere già giunto in Italia nel 2008 e di essere stato costretto a rimpatriare per le conseguenze di un esaurimento nervoso; ii) di aver subito la morte del padre e del fratello in occasione di un attentato eseguito dal noto gruppo terroristico di *****, al quale aveva partecipato anche lo zio paterno. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto che: 1) non era riconoscibile lo status di rifugiato per la non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non credibilità che investiva anche le dichiarazioni rese in ordine allo stato di provenienza che, in un primo momento, era stato indicato in quello di Lagos e, poi, invece (non attendibilmente) in quello di Kogi; 2) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, per la mancata allegazione da parte dello stesso richiedente delle condizioni previste dalla norma da ultimo citata e comunque in ragione dell’affermata non credibilità del richiedente; 3) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, medesimo decreto da ultimo citato, in quanto la regione di provenienza di Lagos (e non già di Kogi, come non attendibilmente dichiarato dal ricorrente) era da considerarsi un territorio stabile ove, nonostante alcune situazioni di criticità, non si registravano situazioni di conflitti armati generalizzati; 4) non era possibile riconoscere la reclamata protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità del ricorrente, il quale neanche aveva dimostrato la sua integrazione nella realtà sociale italiana tramite una stabile occupazione lavorativa.

2. Il decreto, pubblicato il 24.7.2018, è stato impugnato da M.S. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con una preliminare eccezione la parte ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per violazione degli artt. 3,24,111 e 117 Cost., in relazione alla previsione dell’applicazione del rito camerale, alla mancata previsione dell’appello, al termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione e alle modalità di conferimento della procura alle liti da parte del ricorrente.

1.1 Con il primo motivo si articola, poi, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, per la mancata audizione giudiziale del richiedente.

1.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Conv. di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e, in relazione al diniego della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

1.3 Con il quarto motivo si denuncia vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis.

1.4 Con il quinto motivo si deduce censura di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b e c, in riferimento alla protezione sussidiaria.

1.5 Con il quinto motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in ordine ai criteri di valutazione della prova relativa sempre al diniego della richiesta protezione sussidiaria.

1.6 Il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e degli artt. 3 e 10 Cost., in riferimento al diniego di protezione umanitaria.

2. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la decisione della controversia alla discussione in pubblica udienza, in riferimento alla censura articolata nel primo motivo (e sopra riportata al p. 1.1.), per la quale è prossima la fissazione in pubblica udienza per la discussione di altri ricorsi aventi la medesima questione da trattare.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla trattazione e discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472