Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33464 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32116/2018 R.G. proposto da:

C.E., rappresentato e difeso dall’avv. G.E., con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 28, presso l’avv. Errante Massimo;

– ricorrente-

contro

COMUNE DI COLLESANO, in persona del Sindaco p.t.;

-intimata-

avverso l’ordinanza del tribunale di Termini Imerese, depositata in data 30.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.10.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

C.E. – avvocato esercente la professione forense – ha chiesto al tribunale di Termini Imerese la liquidazione dei compensi per le attività di difesa svolte in favore del Comune di Collesano, nel procedimento civile conclusosi con sentenza n. 1106/2015.

Il tribunale – in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 – ha quantificato il compenso in Euro 7795, oltre ad iva, c.p.a. e spese forfettarie.

La cassazione del decreto è chiesta dall’avv. C.E. con ricorso sviluppato in un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Comune di Collesano non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il tribunale omesso di statuire sulla richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi applicabili alle transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs. n.. 231 del 2002, benchè il ricorrente avesse formulato tempestivamente la relativa richiesta nel ricorso introduttivo proposto a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. Il motivo è fondato.

Consta dall’esame degli atti che il ricorrente aveva esplicitamente richiesto l’attribuzione degli interessi per l’ingiustificato ritardo decorso dalla maturazione del diritto al compenso all’emissione del provvedimento di liquidazione, richiamando la speciale disciplina del ritardo nell’adempimento dei pagamenti aventi titolo in una transazione commerciale.

Il tribunale si è tuttavia limitato a quantificare le spettanze del difensore senza adottare alcuna pronuncia – neppure implicita – sulla domanda di attribuzione degli interessi moratori, incorrendo nella violazione denunciata.

Competerà tuttavia al giudice del rinvio valutare se, nello specifico, sussistevano le condizioni e i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, tenendo conto della natura del rapporto professionale e della sua riconducibilità all’ambito applicativo della disciplina delle transazioni commerciali.

Segue accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

Il decreto impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro magistrato del tribunale di Termini Imerese anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di termini Imerese, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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