LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 2411-2011 proposto da:
A.A., A.M., A.G., A.F., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi cagli Avvocati NICOLA TODARO, GIOVANNI FIANNACCA (ex art. 135);
– ricorrenti –
contro
AGEZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 212/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 17/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
A.A., A.F., A.G. e A.M., con memoria depositata in data 5.9.2018 hanno dato atto dell’intervenuta definizione della lite D.L. n. 98 del 2011 ex art. 39, comma 12, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento del condono.
L’agenzia dell’Entrate, con nota del 29.11.2012 allegata alla suddetta memoria, ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura dando atto al contempo dell‘integrale pagamento Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione della lite.
Le spese di lite dell’intero giudizio vanno compensate come per legge
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019