LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17783-2017 proposto da:
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di BRINDISI;
– ricorrente –
contro
B.M., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E E.L.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 05/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza 5.6.2017 con cui il Presidente del predetto Tribunale aveva accolto l’opposizione dell’amministratore giudiziario Dott. B.M. contro il decreto di liquidazione del compenso per l’attività di custodia di beni mobili e immobili nell’ambito di un procedimento penale contro tale E.L..
1.2 Con provvedimento del 7.11.2018 il Presidente Coordinatore, rilevato che il ricorso era stato notificato all’avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce anzichè all’Avvocatura Generale dello Stato, che risultava omessa la notifica al Dott. B., e che andava rinnovata la notifica all’imputato E.L. nelle forme del rito civile, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso alle suddette parti nelle forme del rito civile entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
1.3 Il relatore, presa visione dell’attestazione di cancelleria del 25.3.2019, ha formulato proposta di inammissibilità non risultando depositata la rinnovazione della notifica del ricorso.
2 Il ricorso va dichiarato inammissibile conformemente alla proposta.
Come già esposto, il Presidente Coordinatore aveva ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ma nonostante la rituale comunicazione del provvedimento, effettuata il 13.11.2018 (v. messaggi di posta elettronica certificata), il ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso rinotificato, come risulta dalla attestazione di cancelleria del 25.3.2019.
Tale inerzia nella regolarizzazione delle notifiche, con particolare riferimento a quella al Ministero della Giustizia (presso l’Avvocatura Generale) e all’imputato (nelle forme del rito civile) comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c. Questa disposizione, infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia deve essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Sez. 1 -, Sentenza n. 1930 del 25/01/2017 Rv. 643503; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2005, n. 27398 non massimata; Cass., Sez. V, 25 luglio 2012, n. 13094; 15 aprile 2011, n. 8628).
E’ il caso di precisare che la giurisprudenza sopra richiamata, relativa alle ipotesi di mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica impartito dal Collegio è logicamente applicabile anche quando, come nella fattispecie, il provvedimento sia stato emesso in applicazione dell’art. 377 c.p.c., u.c., dal Presidente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, perchè, diversamente opinando, non avrebbe alcun senso la modifica legislativa apportata dal D.L. n. 168 del 2016 convertito con modificazioni nella L. n. 197 del 2016 con negative ripercussioni anche sulla durata ragionevole del processo.
2 La assenza di controricorrenti esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019