Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33977 del 19/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26013/2011, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.B., quale rappresentante legale pro tempore della ***** s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma via Sardegna 38 presso lo studio dell’avv. di Giovanni Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Bressan Giorgio, giusta delega in margine;

– controricorrente –

Fallimento ***** s.p.a.;

– intimato –

per la cassazione della decisione n. 1180/2010 emessa inter partes il 27 luglio 2010 dalla Commissione Tributaria Centrale del Veneto, avente ad oggetto avvisi di accertamento d’imposta per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 della direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Treviso.

FATTO E DIRITTO

letta la decisione impugnata;

letto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;

letto il controricorso di M.B.;

letta la propria ordinanza 9/02-18-07/2017 con la quale è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in esito alla domanda di sospensione del giudizio proposta dal controricorrente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito in L. n. 96 del 2017 e con riferimento alle annualità 1978, 1980 e 1981;

preso atto che lo stesso controricorrente ha documentato l’integrale e tempestivo pagamento, in tre rate, degli importi liquidati;

letta la nota, depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato, che ha confermato l’integrale e rituale pagamento degli importi, e puntualizzato l’estraneità

del M. all’accertamento relativo all’anno 1979, mai notificatogli;

letta la memoria integrativa depositata il 13 agosto 2019 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato dell’avvenuta definizione della controversia anche per l’annualità 1979;

letto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

P.Q.M.

Dichiara estinto, anche nei confronti del fallimento ***** s.p.a., il giudizio a seguito di definizione agevolata della controversia.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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