LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10288-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CINQUE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM.TRIB.REG. di AOSTA, depositata il 18/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
RITENUTO
CHE:
all’esito di un’attività di controllo svolta dall’Ufficio Audit Sicurezza dell’Agenzia delle Entrate, in data 7.12.2011 l’Agenzia delle Entrate notificava a L.T. quattro atti di contestazione di sanzioni per la tardiva presentazione, in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, di numerose dichiarazioni relative agli anni di imposta 2005, 2007, 2008 e 2009 Per la determinazione degli importi l’Ufficio aveva utilizzato il meccanismo del cumulo materiale L. n. 689 del 1981, ex art. 8.
Con ricorso notificato in data 5.1.2012 il Lietti impugnava gli atti di contestazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Aosta denunciando il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione nonchè la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, che, in talune ipotesi, consente il cumulo giuridico delle sanzioni.
Con sentenza in data 2 giugno 2012 la CTP di Aosta rigettava il primo motivo di ricorso ed accoglieva il secondo compensando le spese di lite.
Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR di Aosta con sentenza in data 18.10.2013 rigettava l’appello dell’Ufficio ritenendo nella specie applicabile l’istituto del cumulo giuridico.
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resisteva con controricorso il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate depositava altresì istanza con cui chiedeva che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
CHE:
parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio atteso che le parti hanno definito il presente contenzioso mediante atto di composizione stragiudiziale della lite datato 14 ottobre 2019 da entrambe sottoscritto ed allegato all’istanza depositata da parte ricorrente.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019