Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34029 del 19/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15620/2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER MATTEO LUCIBELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 212/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

FATTI DI CAUSA

1. – C.L. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 194 del 1999, con la quale il Ministero per le Politiche Agricole le comminò sanzione amministrativa per violazione della L. 23 dicembre 1986, n. 896, art. 2, per avere concorso nella percezione, da parte della Cooperativa Toscana Tabacchi a r.l., di indebiti aiuti comunitari per la trasformazione di tabacco greggio (relativamente alle campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992) per un importo di circa due miliardi e novecento milioni di lire, mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti di vendita di tabacco.

Con sentenza n. 178 del 2000, il Tribunale di Montepulciano accolse l’opposizione e annullò l’ordinanza-ingiunzione opposta.

Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione il Ministero per le Politiche Agricole e questa Suprema Corte, con sentenza n. 1218 del 2005, cassò la sentenza impugnata, con rinvio al medesimo Tribunale in persona di altro magistrato.

Con sentenza n. 349 del 2008, il Tribunale di Montepulciano, pronunciando quale giudice di rinvio, ribadì l’accoglimento dell’opposizione.

Avverso la sentenza del giudice di rinvio propose appello il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Corte territoriale di Firenze, con sentenza n. 212 del 2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Montepulciano, rigettò l’opposizione della C., con aggravio di spese.

2. – Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso C.C. sulla base di tre motivi.

Il Ministero per le Politiche Agricole, ritualmente intimano, non ha resistito con controricorso (limitandosi a presentare “atto di costituzione” in vista della partecipazione alla eventuale pubblica udienza).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza del giudice di rinvio, con conseguente passaggio in giudicato della medesima.

Va innanzitutto osservato che, fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina del giudizio di opposizione ai provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, dettata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 22 e 23), era strutturata su un unico grado, prevendendosi la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze che decidevano sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

Pertanto, correttamente il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali propose ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 178 del 2000, emessa dal giudice unico del Tribunale di Montepulciano.

A seguito della cassazione di tale sentenza con rinvio, il Tribunale di Montepulciano è stato investito dell’ufficio di formulare un nuovo giudizio, non però nella veste di giudice di primo grado, ma in quella di giudice di rinvio.

Avverso la sentenza del giudice di rinvio, il Ministero non avrebbe potuto proporre appello, ma soltanto ricorso per cassazione; e ciò nonostante che, durante lo svolgimento del giudizio di rinvio fosse sopravvenuto il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il cui art. 26, comma 1, ha soppresso della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., disponendo che le sentenze e le ordinanze di convalide, pronunciate dal 2 marzo 2006, sono soggette ad appello, restando esclusa l’immediata ricorribilità per cassazione (Cass., Sez. Un., n. 27339 del 18/11/2008; Sez. 3, n. 10774 del 24/04/2008).

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio c.d. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (Cass., Sez. U, n. 11844 del 09/06/2016; Sez. 6-2, n. 779 del 19/01/2016; Sez. 6-L, n. 167 del 07/01/2019).

L’appello erroneamente proposto avverso l’ordinanza del giudice di rinvio è, dunque, inammissibile; tale inammissibilità è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, anche se non è stata rilevata dal giudice di merito, e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non avendo il gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (cfr., Cass., Sez. 3, n. 25209 del 27/11/2014; Sez. 1, n. 16863 del 07/07/2017; Sez. 2, n. 26525 del 19/10/2018). La declaratoria di inammissibilità dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza del giudice di rinvio (ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 18932 del 27/09/2016; Sez. 1, n. 18868 del 08/09/2014; Sez. 3, n. 2361 del 02/02/2010).

2. – La rilevata inammissibilità dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del giudice di rinvio, rende vano l’esame dei motivi di ricorso.

3. – In definitiva, va dichiarata inammissibilità dell’appello, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di appello.

Le spese processuali, relative al giudizio di appello e al presente giudizio di legittimità, vanno compensate tra le parti in causa, in ragione del rilievo d’ufficio della questione di ammissibilità dell’appello.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile l’appello proposto dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano n. 349 del 2008; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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