Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34128 del 19/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11389-2014 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA CIRCI, FILIPPO AIELLO, GIACOMO SUMMA e MARIA MATILDE BIDETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4134/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/04/2014, R. G. N. 41210/2013.

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 9 aprile 2014, il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile il ricorso proposto dalla Fondazione Teatro dell’Opera avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da S.R. per il pagamento di somme spettanti a seguito della riammissione in servizio disposta in suo favore in esito alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine ai successivi rapporti intercorsi tra le parti;

che la decisione discende dall’aver questo ritenuto il pronunciamento imposto dall’orientamento invalso con riferimento a quanto nella specie verificatosi ovvero l’inoltro da parte del ricorrente della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presso difensore diverso da quello indicato nel decreto ingiuntivo medesimo; che per la cassazione di tale decisione ricorreva la Fondazione Teatro dell’Opera, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resisteva, con controricorso, lo S.;

che, nelle more dell’udienza di trattazione del ricorso la Fondazione Teatro dell’Opera ha depositato, attestandone l’effettuata notifica a mezzo P.E.C. nel domicilio eletto dallo S., atto di rinuncia al ricorso, rinuncia di cui il Collegio ha dato atto nell’odierna adunanza, determinandosi per l’estinzione del giudizio e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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