LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24008/2017 proposto da:
Eni Spa, *****, in persona legale rappresentante:
C.L., elettivamente domiciliato in Roma alla via G. A. Sartorio n. 60 presso lo studio dell’AVVOCATO CAMARDA MARCO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ADRIANO SCHIONA;
– ricorrente –
contro
T.L., T.O., elettivamente domiciliati in Roma al Largo Della Gancia, n. 1, presso lo studio dell’AVVOCATO ROMOLO DONZELLI che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO LUCA DONZELLI;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 00803/2017 della CORTE d’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva.
FATTI DI CAUSA
ENI S.p.a., anche quale incorporante di SAI S.p.a., originariamente parte autonoma del giudizio nelle fasi di merito, ha impugnato per cassazione, con sei motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Ancona, n. 00803 del 16/08/2017.
T.L. ed O. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza non partecipata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata rituale rinuncia sia al ricorso principale che al ricorso incidentale condizionato per cassazione, a firma del legale rappresentante di ENI S.p.a. C.L. e di T.L. ed O., nonchè dei rispettivi difensori Avvocati Adriano Schiona e Luca Cossignani.
Nell’atto le parti hanno, altresì, convenuto sulla rinuncia alla pronuncia in ordine alle spese del grado di legittimità.
La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 4, sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla per le spese di questo giudizio.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676-01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019