LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10244-2015 proposto da:
DIERRE INVEST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE PERSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO MIGNANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 1308/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 03/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
Ritenuto che:
La CTR di Roma con sentenza nr 1308/2014 accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia dell’Entrate nei confronti della società Dierre Invest s.r.l. avverso la pronuncia della CTP che aveva accolto il ricorso della contribuentehtenendo viziato per carenza di motivazione l’avviso di rettifica e di liquidazione emesso dall’Ufficio in relazione all’atto di vendita del 2.8.2006 elevando il valore dichiarato da Euro 55.000,00 ad Euro 96.000,00.
Il giudice di appello riteneva adeguatamente motivato in conformità alle previsioni della L. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, il provvedimento impugnato nonchè valutava congruo il valore indicato dall’Ufficio in considerazione dell’ubicazione del bene preso in esame e dei campioni di comparazione utilizzati.
Avverso tale sentenza la società Dierrelnvest s.r.l. propone ricorso per cassazione affidandosi ad unico motivo cui resiste solo formalmente l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo la società Dierre Invest s.r.l denuncia la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Critica in particolare la valutazione di congruità della stima espressa dalla CTR la quale avrebbe utilizzato come parametro il prezzo di altra compravendita risalente ad un anno prima e non avrebbe valorizzato una consulenza tecnica d’ufficio redatta nell’ambito di una procedura di esproprio relativa allo stesso bene pendente avanti al Tribunale di Latina.
Osserva che il bene assunto a parametro di riferimento non si troverebbe nella stessa zona e insisterebbe su mappali differenti. Il motivo è inammissibile.
La censura quantunque rubricata come violazione di legge si traduce nella sostanza, in un vizio di motivazione che è censurabile in cassazione nei limiti attualmente stabiliti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014);
Al contrario le doglianze della ricorrente non denunciano un omesso esame di uno o più fatti ma si sostanziano dunque nel fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente alle proprie aspettative in particolare non riconoscendo la valenza persuasiva di quanto affermato dalla contribuente in merito ai parametri di riferimento utilizzati ritenuti non in linea con le risultanze di una consulenza d’ufficio neppure prodotta in causa.
La censura nella sostanza si dirige in termini generici e globali, contro la valutazione delle risultanze istruttorie, dei quali si propone una lettura alternativa rispetto a quella data dal giudice di merito: ciò in cassazione non è consentito, “atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9086/2017; n. 29404/2917).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese in assenza di uno svolgimento di una attività difensiva della controricorrente costituitasi solo formalmente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 20 dicembre 2019