Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34182 del 20/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3273-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI CARAVITA, CESARE GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 418/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1.I’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi ai quali l’intimato, B.V., si oppone, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio in data 12 giugno 2013, n. 418, lamentando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè, sotto la rubrica “omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”, l’errata lettura degli atti di causa, per avere la commissione, in linea con i giudici di prime cure, ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dal contribuente contro una cartella di pagamento per vizi esclusivamente propri del sottostante avviso di accertamento, sulla base della affermazione per cui il contribuente aveva negato la notifica dell’avviso ‘,ed essa Agenzia non ne aveva poi dato prova) laddove invece, come risultava dalla lettera dell’atto introduttivo e come era stato fatto valere con l’atto d’appello mediante la formulazione della doglianza di un vizio di extra petizione, la notifica mai era stata contestata ed era, anzi, stata posta dal contribuente a base della prospettazione di circostanze ulteriori.

CONSIDERATO

che:

1. deve preliminarmente darsi conto del fatto che, contrariamente a quanto sostiene la parte intimata, il ricorso per cassazione è tempestivo e ammissibile. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12 giugno del 2013. L’art. 327 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, stabilisce, nella formulazione come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, applicabile, ai sensi della stessa L. n. 69 del 2009, art. 58, ai giudizi instaurati -come quello di specie-a decorrere dal 04 luglio 2009, che “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che l’ha fissato dall’1al 31 agosto.), al 16 settembre (2012). Il termine semestrale, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, scadeva il giorno 27 gennaio 2014. Emerge dalla relata di notifica in calce al ricorso che la notifica è stata effettuata proprio in quel giorno;

2. i due motivi di ricorso, strettamente connessi e perciò suscettivi di esame congiunto, sono fondati. L’Agenzia delle Entrate ha riprodotto nel ricorso per cassazione il testo del ricorso originario del contribuente. Dalla lettura del ricorso originario emerge che non vi era alcuna contestazione riguardo alla notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e che il contribuente aveva proposto, in relazione a tale avviso, un’istanza di accertamento con adesione. L’Agenzia ha altresì riprodotto l’istanza de qua nella quale viene anche menzionata la data di notifica dell’avviso. Come sostenuto dalla Agenzia, era quindi non solo incontestato ma addirittura dichiarato, da parte del contribuente, che l’atto prodromico alla cartella era stato notificato. Da ciò, a fronte del disposto dell’art. 115 c.p.c., l’errore dei giudici di merito di onerare l’Agenzia della prova della avvenuta notifica. I giudici di primo grado, e decidendo dell’appello contro l’erronea loro pronuncia, i giudici della commissione tributaria regionale del Lazio, avrebbero dovuto invece assumere l’avvenuta notifica a base della decisione (dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in quanto volto a far valere vizi propri dell’avviso autonomamente impugnabile); 3.i1 ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso;

4.le spese del merito sono compensate in ragione del complessivo sviluppo della vicenda processuale;

5.le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna B.V. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese presentate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 dicembre 2019

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