Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34205 del 20/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4662-2013 proposto da:

CASTELVECCHIO SOCIETA’ AGRICOLA ARL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2012 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE, depositata il 04/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

RILEVATO

che la Castelvecchio Società Agricola a r.l. incorporante la SOTECO Agricola s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulio n. 67/10/12 pubblicata il 14 luglio 2012 con la quale in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia n. 99/1/11 era stato dichiarato legittimo l’avviso di accertamento n. ***** avverso il quale aveva proposto ricorso la SOTECO Agricola s.r.l.;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

che la Castelvecchio Società Agricola a r.l. in data 4 ottobre 2017 ha presentato domanda di sospensione del giudizio avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito in L. n. 96 del 2017;

che l’Agenzia delle Entrate in data 24 settembre 2018 ha presentato istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese avendo avuto notizia che la Castelvecchio Società Agricola a r.l. ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia.

CONSIDERATO

che conseguentemente deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, provvedendo al pagamento delle relative somme come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate;

che le spese di giudizio devono essere compensate come concordemente chiesto dalle parti.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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