LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 637-2017 proposto da:
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRAPANI 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4298/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
RITENUTO
CHE:
G.L. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4298/9/2016, che aveva rigettato l’appello dallo stesso proposto, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il classamento e la relativa rendita catastale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di un immobile di proprietà del contribuente sito in *****, microzona 20 – *****. Si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
Il Collegio rileva che, in prossimità dell’adunanza camerale del 10 ottobre 2019, il ricorrente ha depositato memoria contenente la rinuncia al ricorso per cassazione e la richiesta di integrale compensazione delle spese di lite. La rinuncia è stata accettata dall’Agenzia delle entrate, la quale ha altresì aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
La rinuncia è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso e sottoscritto dal ricorrente, il quale ha dimostrato una chiara volontà abdicativa, sicchè deve trovare applicazione l’art. 391 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
L’esito del giudizio, diverso dall’integrale reiezione in rito o nel merito, esclude l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’Adunanza camerale, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019