Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34374 del 23/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24902 – 2018 R.G. proposto da:

C.M. – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Marcella Diotti ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Camillo Peano, n. 11.

RICORRENTE

contro

R.G. – c.f. ***** –

INTIMATO avverso il decreto della corte d’appello di Roma n. 2017 dei 29.1/20.2.2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

preso atto che C.M. ha depositato in data 10.9.2019 rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;

dato atto che R.G. è rimasto intimato;

ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

dato atto inoltre che R.G. non ha svolto difese, sicchè nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta; dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da C.M. ed iscritto al n. 24902 – 2018 R.G.;

dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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