Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34378 del 23/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

nel procedimento n. 9553 – 2019 R.G. per il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal tribunale di Catania con ordinanza in data 5.2.2019, nella causa civile iscritta al n. 15441/2014 R.G., tra COMUNE di PRIOLO GARGALLO – c.f. 0282190089- rappresentato e difeso dall’avvocato Grazia Sciara,

contro

D.M.G. – c.f. ***** – rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Prestia, e REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO di PROTEZIONE CIVILE – c.f.

8001200826

– rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

udita la relazione nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 del consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Corrado Mistri, che ha chiesto dichiararsi il tribunale di Siracusa funzionalmente competente limitatamente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 102/2007.

FATTO E DIRITTO

dato atto che non si ha riscontro della comunicazione dell’ordinanza del 5.2.2019 alle parti giusta la previsione dell’art. 47 c.p.c., u.c.;

ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo.

PQM

rinvia a nuovo ruolo;

manda alla cancelleria di richiedere alla cancelleria della quinta sezione civile ovvero alla competente cancelleria del tribunale di Catania la trasmissione di copia della comunicazione alle parti ex art. 47 c.p.c., u.c., dell’ordinanza assunta dallo stesso tribunale di Catania in data 5.2.2019, nella causa civile iscritta al n. 15441/2014 R.G.;

dispone, qualora la comunicazione suindicata non sia stata eseguita, che la cancelleria della quinta sezione civile ovvero la competente cancelleria del tribunale di Catania a tanto provvedano, dandone successivamente riscontro a questa Corte.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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