Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34417 del 23/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33036-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.P., in proprio F.M., in proprio e quale erede della sig.ra A.E., R.A., quale erede della sig.ra A.E., elettivamente domiciliati in ROMA, L.GO DEI LOMBARDI, 4, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO ARENA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali-

avverso la sentenza n. 5664/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava il ricorso della parte contribuente estinto per cessazione della materia del contendere avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile sito in via ***** all’Esquilino, nella microzona Esquilino della città di Roma L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335, ritenendo che l’atto impugnato fosse adeguatamente motivato;

che la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata il 29 agosto 2018, accoglieva l’appello della parte contribuente affermando da un lato che il secondo atto emesso dall’Amministrazione non era totalmente satisfattivo della domanda dei ricorrenti e dall’altro che l’Agenzia delle entrate non ha sufficientemente dato conto dei criteri utilizzati per addivenire al nuovo classamento.

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e ivi proponeva altresì ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2,19 e 46, per violazione delle norme in tema di autotutela, nella parte in cui la Commissione erroneamente non ha confermato la sentenza di estinzione del giudizio in quanto il giudizio proposto, e con esso la cognizione del giudice sulla vicenda, è stata limitata al primo provvedimento senza che possa ritenersi che la circostanza che la parte abbia proposto ricorso avverso il primo atto comporti automaticamente che l’impugnazione si estenda anche al secondo.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in quanto l’atto di accertamento è adeguatamente motivato richiamando puntualmente i criteri a cui è stato ispirato.

Con il motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in quanto la CTR avrebbe errato a compensare le spese dal momento che nella materia non vi sarebbe alcun contrasto giurisprudenziale.

Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia l’omesso esame della notifica a F.M. e alla sig. ra A. in quanto l’atto di rettifica parziale della classe e della rendita catastale è stato notificato solo alla sig. ra F.P..

Ritenuta la necessità di avanzare una nuova proposta che tenga conto anche del ricorso incidentale e del ricorso incidentale condizionato della parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perchè possa essere formulata una nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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