Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34419 del 23/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sui ricorso 30535-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

D.M.(., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA, 10, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CESARE VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BIANCO;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2687/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in via ***** a Roma, microzona 8 (Monti), L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata recapitata da Nexive s.p.a., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente mancato perfezionamento del procedimento notificatorio;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), in quanto con il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3, i servizi relativi agli invii raccomandati non sono più esercitati in regime di monopolio;

considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;

ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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