Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34588 del 30/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 00993/2018 R.G. proposto da:

Amingo s.r.l. GMBH, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Castrignanò e Nicola Di Pierro, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Tagliamento 55.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoì

uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 58/01/2017 della Commissione Tributarla di secondo grado di Bolzano, depositata il giorno 23 maggio 2017.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 ottobre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fichera;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

uditi l’avv. Giovanna Palatiello per la controricorrente.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che Amingo s.r.l. GMBH impugnò l’atto di irrogazione di sanzioni notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per dichiarazione irregolare di merce importata dall’estero;

che l’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado;

che proposto appello da Amingo s.r.l. GMBH, la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza depositata il giorno 23 maggio 2017, lo respinse;

che avverso la detta sentenza, Amingo s.r.l. GMBH ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha risposto con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

che con istanza depositata in cancelleria Amingo s.r.l. GMBH ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, documentando l’integrale pagamento in favore dell’amministrazione delle somme ancora dovute in forza della definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;

che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3, di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);

che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;

che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Cass. 10/02/2017, n. 3542).

PQM

Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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