Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34600 del 30/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16096-2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIA 530, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MASCI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI TELESE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIO DI ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 430/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione per il 1 motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

udito per la ricorrente l’Avvocato CIARAMELLA per delega dell’Avvocato TELESE che ha chiesto l’accoglimento.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. A.G. impugnava l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2007 relativa ad un fabbricato nonchè il prodromico avviso di classamento assumendo, tra l’altro, che quest’ultimo atto non le era mai stato notificato.

La commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Campania sul rilievo che la notifica del classamento era ritualmente avvenuta in data 22 dicembre 2006, che l’avviso di accertamento Ici era sufficientemente motivato, anche avuto riguardo al fatto che era indicato i precedente avviso di classamento, e che l’avviso di classamento era legittimo in quanto riguardava un immobile sito in zona di pregio, anche avuto riguardo alla comparazione con immobili siti in altre zone cittadine.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a sette motivi. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio con controricorso. L’agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza e violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, in quanto la CTR non si è pronunciata in ordine all’eccezione di difetto di notifica dell’avviso di classamento per mancato recapito della cartolina postale. Inoltre è stata prodotto in giudizio un documento interno proveniente dall’agenzia del territorio da cui si evince che la raccomandata è stata recapitata a destinatario sconosciuto e la CTR non ha considerato che la prova della notifica viene data solo a mezzo della produzione della cartolina di ricevimento del plico postale.

2. Con il terzo ed H quarto motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR non si è pronunciata in ordine al motivo di appello concernente il difetto di motivazione dell’avviso di classamento.

3. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha ritenuto la legittimità dell’avviso di classamento suda base di produzioni documentali effettuate dall’agenzia del territorio nel corso del giudizio che non possono dirsi funzionali all’integrazione del requisito motivazionale dell’atto impositivo.

4. Con il sesto motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi all’art. 360, comma i, numero 4, cod. proc, civ., in quanto la CTR ha affermato, con motivazione apodittica, che l’avviso di classamento era sufficientemente motivato.

5. Con il settimo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR è incorsa in violazione di legge per non aver correttamente applicato le norme che fissano i presupposti per l’esercizio del potere di classamento di immobili già censiti. Invero i giudici di appello hanno fondato il giudizio di legittimità dell’avviso di classamento sulla circostanza che l’immobile era collocato in zona di pregio anche avuto riguardo ad immobili similari laddove, invece, il classamento di immobili già censiti può essere effettuato a causa della risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare (della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), oppure a causa di trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione (della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336).

6. Preliminarmente si osserva che è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Invero nel caso che occupa la ricorrente non ha impugnato la sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. I primi due motivi di ricorso sono fondati. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di notifiche a mezzo posta, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’unico atto idoneo a provare l’avvenuta notificazione è, ai sensi del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, il duplicato rilasciato dall’Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l’avvenuta ricezione dell’avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l’indicazione del soggetto che ha ricevuto l’atto (Cass. n. 4574 del 06/06/2018). Nel caso che occupa l’agenzia del territorio ha prodotto in giudizio un documento di provenienza interna all’ufficio, come si evince dalla copia fotostatica che la ricorrente ha riprodotto nel ricorsa, da cui si evince che l’avviso di classamento è stato recapitato a “destinatario sconosciuto”, Dunque da un lato il notificante non ha prodotto nè la cartolina di ricevimento della raccomandata nè la certificazione postale di avvenuta consegna di essa, dall’altro finanche dalla documentazione di provenienza della stessa agenzia del territorio è dato evincere che il plico non è pervenuto al destinatario in quanto sconosciuto, non potendosi attribuire altro significato alla locuzione “recapitato” che si rinviene nel documento stesso se non quello che la notifica è stata tentata presso l’indirizzo indicato, ma il plico non è stato consegnato in quanto trattavisi di “destinatario sconosciuto”. Ne consegue che l’avviso di classamento non è stato notificato alla contribuente che, conseguentemente, era legittimata ad impugnare il medesimo unitamente all’avviso di liquidazione Ici – trattandosi del primo atto a mezzo del quale ne è venuta a conoscenza – e che legittimamente la contribuente medesima ha versato l’ici per l’anno 2007 sulla base della rendita precedentemente attribuita, 8. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono inammissibili in quanto la ricorrente non ha trascritto nel ricorso e neppure prodotto unitamente allo stesso l’avviso di classamento di che trattasi, non assolvendo, così, l’onere dell’autosufficienza. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che il predetto avviso non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragion giuridiche poste a suo fondamento (cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013).

9. Il settimo motivo è infondato. Giova ricordare che il nostro ordinamento catastale prevede tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell’amministrazione comunale.

La prima è quella prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, secondo cui “Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell’amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all’elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all’Ufficio tecnico erariale la classificazione di Immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L’Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.” Dunque in base a tale norma il Comune può chiedere l’intervento dell’Agenzia delle entrate per ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quando il classamento stesso risulti non aggiornato sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.

Altra ipotesi è quella prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, e riguarda classamento di immobili non dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate.

La terza ipotesi è quella prevista dalla medesima L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che così dispone: “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.”

Si tratta, dunque, di tre ipotesi di revisione del classamento che sono tra loro distinte ed hanno presupposti, condizioni e procedure diverse. Nel caso che occupa la contribuente deduce che la revisione del classamento può avvenire solo a norma della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, omettendo la terza ipotesi, ovvero quella prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58. Ne consegue l’infondatezza del motivo poichè la CTR, nel ravvisare la legittimità del classamento nel fatto che si trattava di immobile sito in zona di pregio, anche avuto riguardo alla comparazione con immobili siti in altre zone cittadine, ha fatto riferimento ad una delle tre fattispecie considerate di talchè, sotto il profilo evidenziato dalla ricorrente, riferito all’insussistenza dei presupposti normativi per la revisione del classamento, il motivo è infondato.

10. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva che non è dovuta la maggiore Ici per l’anno 2007 mentre la sentenza va confermata nel resto, Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano tra la contribuente e l’agenzia delle entrate in ragione della reciproca soccombenza e tra la contribuente ed il Comune di Napoli in considerazione del fatto che la non debenza della maggiore Ici richiesta non è dipesa da fatto imputabile al Comune medesimo.

P.Q.M.

La corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il settimo, dichiara inammissibili i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo ne merito, accoglie l’originario ricorso limitatamente all’Ici non dovuta per l’anno 2007 nella misura richiesta dal Comune. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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