Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34635 del 30/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

A.P., M.G., M.D. E M.L., M.M.L., nella qualità di eredi dell’originario ricorrente M.P., tutti elettivamente domiciliati in Roma, via A. Farnese 7 presso lo studio degli Avv.ti Claudio Berliri e Alessandro Cogliati Dezza che li rappresentano e difendo per procura a margine dell’atto di costituzione e rinuncia al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3915/20/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10 luglio 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

M.P. propose ricorso, fondato su tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resisteva con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio, giudice del rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 28202/11, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate dall’ENEL all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sulle somme corrisposte a titolo di rendita della pensione integrativa aziendale;

con atto, ritualmente notificato alla controparte, sono intervenuti gli eredi di M.P., nelle more deceduto, che hanno rinunciato al ricorso per intervenuto atto di transazione;

tale atto risulta sottoscritto per accettazione dall’Avvocato generale dello Stato.

CONSIDERATO

che:

ai sensi dell’art. 391 c.p.c. il processo va dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;

non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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