Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34645 del 30/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9358/2018 R.G. proposto da:

Dimos s.n.c. di D.M. P. – M. R. & C., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Agnello, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 69, presso lo studio dell’Avv. Roberta Feliziani;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2053/2017, pronunciata il 27 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 ottobre 2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

RILEVATO

che:

– L’odierna ricorrente, esercente l’attività di gestione di scommesse per conto di soggetto estero non autorizzato ad operare in Italia, impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale, in relazione all’anno 2009, veniva recuperata la somma di Euro 14.574,38, oltre sanzioni e interessi, a titolo di imposta unica sulla raccolta di scommesse ex D.Lgs. n. 504 del 1998;

– La CTP di Firenze, con sentenza n. 635/2016, rigettava l’impugnazione, non ravvisando il denunciato contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria;

– La CTR della Toscana, con la pronuncia in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado;

– Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato ad un solo motivo;

L’Agenzia non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo di censura si deduce l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e art. 4, comma 1, lett. b), n. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), dichiarata dalla Corte Costituzionale, giusta sentenza n. 37 del 23 gennaio 2018, depositata il 14 febbraio 2018, con riferimento alle annualità di imposta precedenti al 2011;

Giusta istanza depositata il 27 settembre 2019, il difensore di Dimos s.n.c., evidenziando e documentando che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento *****, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

che l’istanza va accolta.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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