Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.7248 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24757-2013 proposto da:

FINANCIERE HONEYWELL SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CERRATO con procura notarile del Not. Dr. P.G. in MILANO rep. n. ***** del 24/05/213;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 975/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 18/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M ivi persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per il controricorrente Avvocato CHERUBINI che ha chiesto l’estinzione.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. La società di diritto francese Financiere Honeywell SA ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 975 del 18 settembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (Sez. St. di Pescara), ha ritenuto legittimo, in riforma della prima decisione, il diniego opposto dall’agenzia delle entrate (Centro Operativo di Pescara) alla sua istanza 28 aprile 2003 di rimborso del credito d’imposta (pari ad Euro 9.928.125) previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni intercorsa tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989, art. 10, comma 4, lett. b), ratificata in Italia con L. n. 20 del 1992. Ciò in relazione al dividendo ad essa ricorrente corrisposto il 3 marzo 2003 – senza ritenuta alla fonte D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 27, comma 3, – nella sua qualità di socio unico della italiana Honeywell Aftermarket srl.

Ha resistito con controricorso l’agenzia delle entrate la quale ha riproposto, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso avversari, l’eccezione di non spettanza del credito d’imposta stante la mancanza, nella società ricorrente, della qualità di “beneficiaria effettiva” dei dividendi.

p. 2. La società ricorrente ha depositato dichiarazione 31 gennaio 2019 di rinuncia al ricorso a spese compensate; l’istanza è stata controfirmata dall’Avvocatura dello Stato per accettazione della compensazione delle spese di lite.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.

PQM

La Corte:

– Dichiara estinto il processo;

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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