Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.7252 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26759-2015 proposto da:

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BALDACCI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1894/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’estinzione dei ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI per delega dell’Avvocato BALDACCI che ha chiesto l’estinzione.

RITENUTO IN FATTO

1. B.L., titolare dell’impresa individuale avente ad oggetto attività di officina per la riparazione autoveicoli e camion, proponeva ricorso nei confronti della Ascit Servizi Ambientali spa (affidataria del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti per conto del Comune di Capannori) avverso l’atto di accertamento TIA nr ***** relativo all’anno di imposta 2005.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca respingeva la domanda e la Commissione Regionale Tributaria della Toscana rigettava l’appello ritenendo indeterminata e non provata la domanda; la Corte di Cassazione, sul ricorso del contribuente, cassava con rinvio.

3. La CTR in sede di rinvio dichiarava non dovuta la parte variabile della TIA relativamente alle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, nè le sanzioni e gli interessi, ferma restando la debenza della parte fissa osservando a) che risultava provato lo smaltimento da parte B.L. dei rifiuti speciali e pertanto il ricorrente era tenuto alla corresponsione dell’onere fisso e non quello variabile; c) che l’Iva era stata indebitamente applicata in ragione della natura tributaria TIA come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sent. 238/2009 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Ascit Servizi Ambientali spa affidandosi a sette motivi. B.L. non si è costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ascit spa, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese dando atto che, nelle more del giudizio, le parti hanno conciliato la lite pendente.

2. Va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla è da statuire sulle spese processuali non essendosi la controparte costituita.

PQM

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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