Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7277 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8793-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FIAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AMOROSI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5031/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

RILEVATO

che:

p. 1. L’avv. A.A. propone, in proprio, un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 8031/29/14 del 23 settembre 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per omesso versamento Ici 2007 notificatogli dal Comune di Amorosi (BN) in relazione ad un terreno di sua proprietà, inserito come edificabile nel piano regolatore generale.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: manifestamente infondata fosse la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006, sollevata dal contribuente in relazione agli artt. 3,42 e 53 Cost.; – non sussistesse la propria giurisdizione in ordine alla dedotta illegittimità della variante con la quale il Comune aveva inserito il terreno in oggetto nel piano regolatore generale, in quanto la questione doveva essere a suo tempo sollevata avanti al TAR competente; – nel merito, l’assoggettamento ad Ici del terreno derivasse dall’inclusione del medesimo tra le aree edificabili del piano regolatore generale, rilevando unicamente la potenzialità e non la effettività edificatoria, con conseguente irrilevanza delle ragioni che il contribuente aveva addotto a riprova della vocazione esclusivamente agricola del terreno medesimo.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Amorosi.

Il ricorrente ha depositato memoria, nonchè istanza di differimento della decisione per impedimento (motivi di salute) a comparire personalmente “in udienza”.

Tale istanza non può essere accolta, trattandosi di ricorso assegnato alla trattazione non in pubblica udienza, bensì in adunanza camerale non partecipata ex art. 375 c.p.c..

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 ed alla L. n. 248 del 2005, art. 9. Per avere la commissione tributaria regionale gravemente errato nel non considerare che: – la sottoposizione ad Ici presupponeva l’immediata e reale edificabilità del terreno, non potendo ritenersi sufficiente la mera potenzialità edificatoria siccome risultante dal formale inserimento dell’area nel piano regolatore generale; – il terreno in questione, come risultava da consulenza tecnica prodotta in giudizio, era di fatto inedificabile e vincolato all’esclusivo sfruttamento agricolo in quanto, tra il resto: fortemente scosceso; inadatto ad ospitare insediamenti produttivi stante la vicinanza di rinomati vitigni in zona DOC; privo di infrastrutture primarie e secondarie, realizzabili unicamente a fronte di costi ingentissimi; – il terreno stesso era stato illegittimamente inserito come area industriale nel piano regolatore generale con l’approvazione di un PIP in variante, non già di un nuovo strumento urbanistico generale.

Per l’ipotesi di mancato accoglimento del motivo di ricorso, il ricorrente ripropone in questa sede questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006, in relazione agli artt. 3,42 e 53 Cost.. Ciò perchè l’interpretazione normativa secondo cui l’assoggettamento ad Ici deriverebbe dal solo inserimento dell’area come edificabile nel PRG determinerebbe violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva, perchè ingenerante disparità di trattamento (rilevante anche ex art. 14 Cedu) tra i proprietari di aree inserite in zona edificatoria dagli strumenti urbanistici, a seconda che tali aree siano di fatto edificabili oppure no (per le caratteristiche oggettive dell’area e per la carenza di tutte le necessarie infrastrutture).

p. 2.2 Il motivo è infondato.

L’indirizzo interpretativo di legittimità si è ormai da tempo consolidato nell’individuare una nozione articolata di edificabilità: l’una rilevante a fini urbanistici (avente ad oggetto il governo del territorio e delle sue trasformazioni) ovvero espropriativi, l’altra rilevante ai diversi fini di imposizione tributaria.

In ordine a quest’ultima si è affermato (in particolare, proprio in materia di Ici) che il terreno deve considerarsi edificabile per il solo fatto di essere inserito come tale nel piano regolatore o in altro strumento edificatorio generale a quest’ultimo equiparabile; e ciò indipendentemente sia dall’adozione e validità di strumenti esecutivi ed attuativi, sia dalla presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche condizionanti, in concreto, l’edificabilità medesima.

Sotto questo specifico aspetto, più direttamente rilevante ai fini di causa, si è stabilito che la sussistenza di vincoli non esclude il carattere edificabile del suolo (con conseguente sua assoggettabilità alla relativa imposizione), incidendo invece sul diverso piano della valutazione del valore venale del medesimo e dunque, in definitiva, sulla determinazione in concreto della base imponibile.

Già le SSUU con sentenza n. 25506 del 30/11/2006 (citata anche dal ricorrente) ebbero ad affermare che: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.”

Tale orientamento è stato innumerevoli volte confermato, e da ultimo ribadito da Cass. ord. n. 27426 del 29/10/2018, secondo cui: “in tema di ICI, la vocazione urbanistica di un immobile deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, sicchè il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non influisce sulla destinazione del bene attribuita dallo strumento urbanistico generale e, quindi, non fa diventare l’immobile stesso di natura agricola, ma incide solo sulla determinazione della base imponibile”.

Da questo indirizzo, correttamente seguito dai giudici di merito di entrambi i gradi, deriva la sostanziale ininfluenza ai fini di causa – perchè dedotte a sostegno della natura agricola del terreno, e non al fine di ottenere la riduzione della base imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, di tutte quelle contingenti peculiarità di area e di zona che, a dire del contribuente, renderebbero di fatto inedificabile il terreno di sua proprietà.

Nè la conclusione qui accolta suscita fondati dubbi di legittimità costituzionale sotto i profili rappresentati dal ricorrente.

Basterà infatti considerare che la lamentata disparità tra proprietari di terreni formalmente e sostanzialmente edificabili e proprietari di terreni solo formalmente edificabili (ma di fatto inedificabili) non appare tale, ove si consideri che: – come osservato dalle SSUU cit., il solo avvio del procedimento amministrativo di inserimento dell’area come edificabile nello strumento urbanistico generale è idoneo ad ingenerare una maggiore appetibilità commerciale del terreno, anche a prescindere dalle condizioni del suo futuro ed effettivo sfruttamento urbanistico; – l’oggettiva diversità di valore tra aree edificabili a seconda dell’ampiezza fattuale della loro edificabilità (così come dei relativi costi di urbanizzazione primaria e secondaria) trova correttivo proprio nella già richiamata incidenza dei limiti di fabbricabilità sulla determinazione della base imponibile, sicchè non può dirsi che aree dotate in concreto di diversa suscettibilità edificatoria vengano tassate nella stessa misura per il solo fatto di risultare tutte inserite nel piano regolatore generale.

Tutto ciò esclude non solo il dubbio di violazione – da parte della disciplina di riferimento, come interpretata in via autentica dal legislatore e quindi applicata dalla citata giurisprudenza di legittimità – dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ma anche di violazione del principio di capacità contributiva ex art.53 Cost.; dal momento che quest’ultimo muove da un procedimento uniforme di quantificazione economica del prelievo fiscale, in ogni caso corrispondente (indistintamente per tutti i proprietari di aree edificabili) all’effettivo valore di mercato delle rispettive aree.

Il richiamo alla funzione equiparatrice esercitabile in sede di determinazione della base imponibile appare tanto più significativo in un contesto, quale quello Ici, in cui ad essere oggetto di tassazione sono, del resto, anche gli stessi terreni agricoli, ancorchè sulla base – appunto – di un diverso criterio determinativo di valore (D.Lgs. n. 504 del 1992 cit., art. 5, comma 7).

Il ricorso va dunque rigettato; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del Comune.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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