Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7283 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14046/2012 R.G. proposto da:

Fortunada s.r.l., in persona del rappresentante pro tempore C.M., domiciliata in Roma, via Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi, che la difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati Emanuele Coglitore e Paolo Centore del foro di Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

FATTO E DIRITTO

per l’annullamento della sentenza n. 147/09/11 emessa inter partes il 9 novembre 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria:

letta l’istanza 23 agosto 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017, ha domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio, sulla base della nota prot. 75004 del 30 aprile 2018 con la quale la Direzione Provinciale di Genova dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla presente controversia, ha comunicato la presentazione, da parte della contribuente, della domanda di definizione della controversia e l’avvenuto pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

letti i documenti allegati all’istanza, che provano gli adempimenti previsti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e irripetibili le spese anticipate dalla parte.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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