Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10043 del 28/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALAABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15502-2019 proposto da:

U.E. ALIAS U.E., RICORSO NON DEPOSITATO AL 27/05/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia con cui è stato negato che al ricorrente, U.E., alias U.E., potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è improcedibile.

Come risulta da attestazione della cancelleria, il detto ricorso non risulta depositato: di qui l’applicazione della sanzione processuale comminata dall’art. 369 c.p.c., comma 1.

2. – Segue, secondo soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

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