Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10062 del 28/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27925-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO VISONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 678/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 07/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che il Tribunale di Nola, con il provvedimento di cui in epigrafe, dichiarò improponibile il ricorso, con il quale R.A. si era opposto alla liquidazione delle spese di custodia in suo favore effettuata dal Pubblico Ministero, lamentando l’erronea applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 265 del 2006, assumendo che il ricorso era stato proposto oltre il termine decadenziale, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, siccome modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, il quale richiama la disciplina di cui all’art. 702 quater c.p.c.;

che avverso la predetta statuizione il R. propone ricorso sulla base di unitaria censura, con la quale denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, assumendo che, a dispetto di quanto affermato dal provvedimento impugnato, il ricorso era stato tempestivamente proposto nel rispetto del termine di giorni trenta previsto dalla norma, stante che il provvedimento opposto risultava essere stato comunicato il 9/3/2017 e il ricorso, depositato il 30/3/2017, nel mentre la data del 13/4/2017, erroneamente considerata dal Giudice, si riferiva all’assegnazione alla sezione;

considerato che il motivo appare manifestamente fondato, in quanto dagli atti è dato constatare che, così come evidenziato dal ricorrente, il Giudice, incorrendo in una svista, ha identificato nella data del 13/4/2017 il momento di proposizione del ricorso, che, invece, risaliva al 30/3/2017, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge;

che, di conseguenza, s’impone la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Nola, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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