LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28003-2018 R.G. proposto da:
D.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO GIORDANO, LUIGI DAMIANO;
– ricorrente –
contro
P.R., C.A., PO.ST.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2118/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, che conclude chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare che il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, è giudice competente alla trattazione del procedimento n. 4661/2017.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra D.M.I., proprietaria di un appartamento con annesso giardino in un fabbricato condominiale di Casoria, convenne davanti tribunale di Napoli Nord la sig.ra Pe.Ro., proprietaria dell’appartamento sovrastante, e i sigg. C.A. e Po.St., conduttori del medesimo, per sentirli condannare a cessare le turbative e molestie in suo danno, a rimuovere le corde per panni stese sul suo giardino, a riparare i vetri divisori fra le proprietà e a risarcire il danno da lei patito.
Con ordinanza del 23.7.2018 il tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza in favore del giudice di pace di Casoria, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3.
La sig.ra D.M. ha impugnato detta ordinanza con regolamento di competenza, negando che l’oggetto della causa fosse riconducibile alla previsione di cui all’art. 7 c.p.c., comma 3.
I sigg.ri P., C. e Po. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12 novembre 2019, per la quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo stabilirsi la competenza del tribunale di Napoli Nord.
L’impugnata ordinanza così descrive le molestie di cui D.M.I. ha chiesto ordinarsi la cessazione: “le molestie consistevano nel riversare rifiuti di ogni genere all’interno del giardino, nell’aver posizionato le corde per il bucato che impediscono alla deducente di utilizzare il giardino e nelle immissioni maleodoranti dei bisogni del cane” (pag. 2 dell’ordinanza, righi 2 e ss.).
Tali condotte esulano dalla materia, contemplata nell’art. 7 c.p.c., comma 3, delle “immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità”. Non si tratta, all’evidenza, di “propagazioni”, ma di materiale collocazione di cose sul terreno del giardino dell’attrice (rifiuti o deiezioni animali) o nello spazio aereo che lo sovrasta (corde per la stesura di panni).
Il proposto regolamento di competenza va pertanto accolto, l’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del tribunale di Napoli Nord, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso per regolamento, cassa l’impugnata ordinanza e dichiara la competenza per territorio del tribunale di Napoli Nord, che regolerà anche per le spese del presente regolamento.
Rimette le parti davanti al tribunale di Napoli Nord, assegnando alle stesse il termine di legge per la riassunzione della causa davanti al medesimo.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020