Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10173 del 28/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22311/2018 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Di Porta Castello, 33, presso lo studio dell’avvocato Palombi Simone che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/06/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso proposto da D.O. avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia con la quale erano stati negati allo stesso il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente aveva dedotto di essere mandingo di religione musulmana e di non voler tornare in Senegal perchè temeva di essere ucciso dai ribelli della Casamance, che avevano già ucciso il padre e lo avevano sequestrato per costringerlo ad arruolarsi nelle loro fila.

Avverso la decisione del Tribunale D.O. ha proposto appello.

2. La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame. A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado ha rilevato che la situazione attuale nella regione della Casamance è radicalmente mutata rispetto al marzo 2011, epoca in cui il richiedente aveva lasciato il Senegal, in quanto fin dal 2014 il movimento delle forze democratiche ha dichiarato unilateralmente la cessazione del fuoco (come emerge da ***** 12/10/2014). Nel rapporto di Amnesty International del 2016 si dà atto di bassa intensità del conflitto in detta zona. E dunque, secondo la Corte territoriale, non può parlarsi di violenza indiscriminata in quello Stato, sicchè è da escludere che se l’appellante tornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

La Corte ha altresì confermato il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non versandosi in ipotesi riconducibile ai “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la insussistenza di esigenze di carattere umanitario in assenza di allegazione di parte. L’appellante aveva dedotto solo lo sradicamento dalle proprie origini. Al riguardo la Corte ha osservato che egli fino al 2011 era vissuto in Senegal, si esprimeva solo in mandingo, era mussulmano, ed in Senegal era vissuto non solo con il padre poi deceduto, ma anche con la madre. Era dunque da escludersi tale sradicamento. Nè rilevava in contrario il tirocinio formativo svolto nel territorio dello Stato italiano.

2. – Per la cassazione di tale sentenza D.O. propone ricorso sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7, 8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’errata esclusione ed alla mancata valutazione di fattispecie integranti atti di persecuzione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte di merito non avrebbe valutato le dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente, che configuravano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, limitandosi ad un generico riferimento alle condizioni socio-politiche del Senegal, peraltro ben lontano dall’aver raggiunto una situazione di normalizzazione.

2.- La censura è inammissibile.

La Corte di merito ha illustrato adeguatamente le ragioni del proprio convincimento in ordine alla insussistenza, nella specie, di una situazione integrante persecuzione nei confronti del richiedente, pur volendo concedere la verosimiglianza dei fatti dallo stesso narrati, delineando in modo particolareggiato, sulla base delle fonti ufficiali – delle quali ha dato puntualmente conto – le condizioni attuali del Senegal, tali da indurre ad escludere ragionevolmente la possibilità che egli, in caso di rientro nello Stato di origine, potesse essere ucciso dai ribelli. La censura del ricorrente risulta, dunque, sostanzialmente rivolta solo ad ottenere una rivalutazione della situazione di fatto, non consentita nella presente sede.

3.- Le suesposte argomentazioni danno conto altresì della inammissibilità del secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,14, 16 e 17, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa i presupposti della protezione sussidiaria e la valutazione dei danni gravi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, Secondo il ricorrente, sussisterebbero nella specie tutti i tipi di grave danno individuati dal legislatore come presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con particolare riferimento al pericolo di persecuzione da parte dei ribelli in caso di rientro in Senegal da parte del richiedente. Anche in questo caso, infatti, pur sotto la veste formale di denunzia di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente tende inammissibilmente a conseguire un diverso apprezzamento della vicenda dallo stesso narrata e della situazione del Paese di origine travolgendo la valutazione plausibilmente e motivatamente – come si è già precisato sub 2 – operata dal giudice di merito.

4. – Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa la valutazione dei seri motivi di carattere umanitario per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte territoriale non avrebbe valutato la sussistenza nella specie di alcuna delle ragioni che costituiscono seri motivi ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, con particolare riferimento da un lato, alla situazione del Senegal, caratterizzato da conflitto interno e dalla presenza di ribelli, che già avevano ucciso il padre e sequestrato lui stesso, dall’altro all’effettivo sradicamento del ricorrente dal Paese di origine ed alle numerose attività, anche lavorative, dallo stesso svolte per favorire l’integrazione nel territorio italiano.

5. – Anche tale censura risulta inammissibile.

Il ricorrente, ancora una volta nel tentativo di conseguire una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, ha omesso di confrontarsi, contrapponendo ad essa argomenti in diritto, con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che, dopo aver escluso, per le ragioni dianzi chiarite, la configurabilità di un rischio del richiedente di essere sottoposto ad atti di tortura da parte dei ribelli in caso di rientro in Senegal, ha sottolineato che costui non aveva allegato il rischio di persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ed ha rilevato che lo stesso richiedente non aveva esplicitato altro serio motivo a fondamento della propria richiesta, se non un generico riferimento allo sradicamento dalle proprie radici e dalla propria famiglia, in dipendenza, evidentemente, dalla uccisione del padre. Al riguardo, il giudice di secondo grado ha fatto presente che in Senegal l’attuale ricorrente viveva anche con la madre, oltre che con il padre, che è di religione musulmana e che, al momento dell’audizione, si esprimeva solo in mandingo, desumendo da tali elementi la mancanza di un oggettivo sradicamento dal suo Paese di origine; e che, per converso, la documentazione prodotta in giudizio, relativa ad acquisite competenze scolastiche e ad un tirocinio formativo, non vale a dimostrare un radicamento nel territorio dello Stato italiano.

6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente va condannato, in base al criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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