LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9017/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
G.C.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 15, n. 24/15/13 dell’11 febbraio 2013, depositata il 18 febbraio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2020 dal Consigliere Raffaele Botta;
Visto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale veniva pretesa la tassazione in misura proporzionale, ai fini dell’imposta di successione e donazione e ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale, di un atto con il quale il sig. G.C. istituiva un trust, destinando una serie di beni al soddisfacimento dei bisogni suoi e della sua famiglia e autonominandosi trustee, sottoposto dal notaio a registrazione a tassa fissa. Il ricorso era respinto in primo grado ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito;
2. Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che l’atto istitutivo del trust, perchè diretto a costituire un vincolo di destinazione, sarebbe – per ciò solo – soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni;
3. Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “Poichè ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito nè dall’atto istitutivo del trust, nè da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario” (Cass. n. 16699 del 2019; v. anche Cass. n. 19167 del 2019: “In tema di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.”);
4. Sicchè il ricorso deve essere respinto. In ragione della mancata costituzione dell’intimato non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020