Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10264 del 29/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25240-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONINO G. DISTEFANO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 863/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 4.3.2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;

udito per la controricorrente l’Avvocato dello Stato BACOSI GIULIO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 4.3.2015 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 530/8/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto da G.A. avverso la cartella esattoriale con la quale era stato disposto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, il recupero di somme relative all’annualità 2004, erroneamente sgravate.

La CTR ha riformato la sentenza di primo grado affermando che, essendo la cartella relativa a provvedimento di sgravio di precedente cartella, impugnata ed annullata con provvedimento giudiziario, l’Ufficio aveva legittimamente provveduto a nuova iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 43 cit., in quanto procedura utilizzabile non solo per il recupero di somme erroneamente rimborsate ma anche per i provvedimenti di sgravio.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente ha infine depositato memoria difensiva contenente rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A seguito della rinuncia espressa dal ricorrente il ricorso va conseguentemente dichiarato estinto essendo venuto meno l’interesse del ricorrente all’accoglimento dell’impugnazione in oggetto.

2. Le spese di lite vanno integralmente compensate stante le modalità di definizione della lite.

3. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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