LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 8679/2019 proposto da:
E.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Paolinelli, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con la stessa elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. Enrica Inghilleri.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 1762/2018, pubblicata in data 16 agosto 2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/02/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
FATTI DI CAUSA
1. E.H., nato in *****, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 2 maggio 2017, che, al pari della Commissione territoriale competente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.
2. Il richiedente ha dichiarato che il padre era morto in seguito ad un attentato terroristico di ***** alla stazione di *****, e di avere lasciato la Nigeria per il rifiuto di aderire alla setta degli *****.
3. La Corte di appello di Ancona ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate, sulla base delle dichiarazioni del richiedente giudicate non credibili; della mancanza di un effettivo rischio nell’ipotesi di rientro nel Paese d’origine e dell’assenza di lesioni di diritti umani.
4. E.H. ricorre in cassazione con due motivi.
5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo E.H. deduce che la Corte di appello di Ancona sia incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, per avere escluso la protezione umanitaria, senza verificare e valorizzare la situazione di grave instabilità politica e sociale attualmente presente in Nigeria, poichè essendo la protezione umanitaria una misura atipica e residuale era necessaria l’indagine sull’esistenza di una situazione vulnerabile valutando le condizioni oggettive del Paese di provenienza.
1.1 Nella sostanza, la questione posta è se sia configurabile o meno tra le ragioni di vulnerabilità che giustificano l’adozione del permesso umanitario le situazioni di conflitto per grave instabilità politica e sociale, anche se non riconducibili nell’alveo normativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ipotesi quest’ultima che si configura quando gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass., 2 ottobre 2019, n. 24647) e raggiungono un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte di Giustizia, causa C-285/12, Diakitè, sentenza 30 gennaio 2014 e causa C-465/07, Elgafaji, sentenza 17 febbraio 2009).
1.2 Ed ancora se sia sufficiente ad escludere il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, l’insussistenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la protezione sussidiaria, sia avuto riguardo ai requisiti oggettivi della gravità ed intensità del conflitto interno o internazionale, sia avuto riguardo alla correlazione tra la situazione personale del richiedente e il contesto oggettivo del paese di provenienza.
1.3 Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non definisce i “gravi motivi” di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine.
Gli stessi sono stati ricondotti ora a fattori soggettivi di vulnerabilità, quali particolari motivi di salute, ragioni di età, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese; ora a fattori oggettivi di vulnerabilità, legati a guerre civili, catastrofi naturali, trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.
1.4 Come di recente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte, “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass., Sez. U., 213 novembre 2019, n. 29549).
In primo luogo, il giudice, ai fini dell’accertamento delle condizioni per il riconoscimento di un titolo di soggiorno fondato su ragioni umanitarie, deve procedere alla valutazione della situazione vissuta nel Paese di origine da parte del richiedente, ai fini di verificare se sussista una effettiva privazione dei diritti umani cui il richiedente si troverebbe esposto ove rimpatriato.
In secondo luogo, il giudice deve prendere in esame la situazione personale, relazionale e lavorativa nel Paese di accoglienza e la correlazione tra i due contesti deve essere attuata al fine di verificare se il peggioramento delle condizioni personali e sociali in caso di rientro sia tale da determinare un’incolmabile sproporzione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti fondamentali al di sotto del parametro della dignità personale (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).
1.5 La conclusione argomentativa è nel senso della stretta correlazione tra le situazioni di vulnerabilità e la condizione personale vissuta o subita dal richiedente nel Paese di provenienza, ovvero la protezione umanitaria è volta a tutelare situazioni di gravi violazioni dei diritti umani dalle quali il richiedente sia stato necessitato ad allontanarsi, che perdura nel Paese di origine, con la conseguenza che, in linea di principio, non rilevano situazioni di vulnerabilità che non derivino da una condizione personale vissuta o subita in quel contesto geografico, politico o sociale.
1.6 Diversamente potrebbe sostenersi con riguardo all’accertamento che il giudice deve compiere con riguardo alle situazioni di cosiddetto “conflitto a bassa intensità sociale”, ovvero in tutte quelle situazioni in cui l’accertamento che il giudice deve svolgere, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, riguarda il riscontro di un fattore oggettivo, ovvero di una condizione di privazione o forte limitazione dei diritti umani dovuta ad una situazione caratterizzata dal predominio di fazioni o milizie private tali da ingenerare violenza diffusa ancorchè non generalizzata oppure da una condizione di generale o quanto meno prevalente sopraffazione verso un particolare gruppo sociale.
In questi casi, infatti, in cui rilevano fattori oggettivi di vulnerabilità, il puntuale accertamento delle condizioni oggettive del Paese di rientro assume rilievo probatorio centrale, mentre perde di rilievo la condizione personale del richiedente rispetto alle ragioni umanitarie. La circostanza che la valutazione che il giudice deve operare è di natura oggettiva, comporta come conseguente corollario che, in queste situazioni, si può prescindere da una valutazione comparatistica, che prenda in esame la situazione personale, relazionale e lavorativa del richiedente e il suo percorso di integrazione nel Paese di accoglienza.
1.7 In proposito, le pronunce di questa Corte sono sostanzialmente concordi nel configurare i “gravi motivi”, come elementi derivanti dalla situazione sociale, politica, o ambientale del Paese d’origine del richiedente riconducibili sotto lo specifico profilo causale o eziologico alle condizioni personali del richiedente, pur non essendo richiesto un pericolo persecutorio o di danno grave (Cass. 24 giugno 2013, n. 15756/2013, 28 novembre 2017 n. 28336).
1.8 Poichè gli enunciati principi trovano applicazione anche nel caso in esame, si ritiene opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020