LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1649-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2498/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2010, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale della direzione provinciale di Messina;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente, riconoscendo e dichiarando l’incompetenza territoriale dell’amministrazione che ha emesso l’atto, e affermando che la ricorrente ha prodotto sia certificato di residenza che ne attesta la variazione, a partire dal 17 aprile 2009, da ***** a ***** (PD), come pure la copia del Mod. unico/2011, relativo all’anno d’imposta 2010, che conferma tale domicilio fiscale, con la conseguenza che l’Ufficio accertatore competente era, nel caso di specie, quello di Padova e non quello di Messina;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, art. 58, comma 2, e art. 59, in quanto un domicilio fiscale eventualmente diverso dalla residenza anagrafica non può derivare da unilaterale e arbitraria volontà del contribuente ma solo da una espressa determinazione dell’amministrazione finanziaria;
ritenuto che tale motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte:
la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso (Cass. 28 dicembre 2016, n. 27129 Cass. n. 25272 del 28/11/2014; Cass. n. 1206 del 20 gennaio 2011);
in tema di accertamento delle imposte, ai fini della determinazione della competenza territoriale dell’ufficio D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 31, assume rilevanza anche la variazione di domicilio comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, trattandosi di atto idoneo a rendere nota tale circostanza all’Amministrazione finanziaria (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24292).
La CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha implicitamente ritenuto che fosse onere della parte contribuente di comunicare il cambio del proprio domicilio fiscale e ha però conseguentemente ritenuto sufficiente la produzione del certificato di residenza e la copia del Mod. unico/2011, relativo all’anno d’imposta 2010, che conferma tale domicilio fiscale, documento quest’ultimo necessariamente indirizzato all’amministrazione finanziaria.
Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020