Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10345 del 01/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27550-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIDIA 2, presso lo studio VERGARI – PEDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO PEDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 10294/2016 R.G. del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che il Tribunale di Lecce, con il provvedimento di cui in epigrafe, dichiarò inammissibile il ricorso, con il quale P.A. si era opposta alla revoca del patrocinio a spese dello Stato;

che avverso la predetta statuizione la P. propone ricorso sulla base di unitaria censura, con la quale denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che correttamente la ricorrente aveva opposto il decreto di revoca al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 170 cit., in forza del rinvio operato dal medesimo corpo normativo, art. 84, utilizzando le forme richieste dalla prima norma, la quale imponeva il modulo procedimentale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, e, quindi, attraverso il procedimento disciplinato dall’art. 702 c.p.c., con la conseguenza che la decisione era evidentemente erronea.

CONSIDERATO

che il motivo appare manifestamente fondato, alla luce dell’evidenza in atti del fatto processuale, consistito nell’opposizione a suo tempo proposta dalla parte avverso il provvedimento di revoca, nel mentre, il decreto impugnato, privo di una intelligibile rete argomentativa, dopo aver affermato che unico strumento di revisione previsto dalla legge era l’opposizione di cui al citato art. 170, conclude per l’inammissibilità della domanda;

considerato che, pertanto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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