Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10363 del 01/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34670-2018 proposto da:

I.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIA D’ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata a Roma, via Cristoforo Colombo 436, presso lo studio dell’Avvocato BIANCA MARIA CARUSO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge

– controricorrente –

avverso l’ORDINANZA n. 23977/2018 del TRIBUNALE DI BARI, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto l’opposizione, proposta con ricorso depositato in data 24/10/2013, con la quale I.A. aveva chiesto la riforma del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Il tribunale, per quanto ancora rileva, dopo aver ritenuto la fondatezza dell’opposizione proposta, ha disposto la compensazione delle spese di lite per “la natura della controversia” ed “il comportamento processuale delle parti”.

I.A., con ricorso notificato il 22/11/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso notificato in data 27/12/2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. La ricorrente, con il primo motivo, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, pur avendo riconosciuto l’integrale fondatezza della domanda che la stessa aveva proposto, ha disposto la compensazione delle spese di lite per la natura della controversia ed il comportamento processuale delle parti.

1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice può compensare le spese di lite solo nei casi, non ravvisabili nella specie, di reciproca soccombenza, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, la violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., comma 6, nonchè la carenza e l’illogicità della motivazione, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di compensare le spese di lite per “la natura della controversia” ed “il comportamento processuale delle parti”.

2.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha indicato quali sono stati i motivi l’abbiano indotto a siffatta statuizione.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. In tema di spese giudiziali, invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica e, come tale, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310 del 2017; Cass. n. 14411 del 2016). Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ha dato rilievo alla “natura della controversia” ed al “comportamento processuale delle parti”, senza altro chiarimento esplicativo.

4. L’ordinanza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio al tribunale di Bari che, in altra composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bari che, in altra composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020

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