Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10485 del 03/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6060-2019 proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D’APPELLO ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1615/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 1.6.2017, respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto.

Interponeva appello avverso detta decisione E.D. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata n. 1615/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto E.D. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è necessario rilevare che il ricorso è stato notificato in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata *****, che si riferisce all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non invece all’Avvocatura Generale dello Stato.

Configurandosi una ipotesi di nullità della notificazione, occorre disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine perentorio per provvedere alla notificazione del ricorso introduttivo al Ministero dell’Interno nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria per provvedere alla notificazione del ricorso introduttivo al Ministero dell’Interno nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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