LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 27553/2013 proposto da:
R.M. (CF *****), inizialmente rapp.ta e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Donnangelo, successivamente sostituito, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. Giuseppe Donnangelo, elettivamente domiciliati in Roma alla via Tibullo n. 10;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/4/13 depositata in data 24 aprile 2013 della Commissione tributaria regionale di Catanzaro;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 gennaio 2020 dal relatore Dott. Ceniccola Aldo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. G. Donnangelo per la ricorrente e l’avv. G. Rocchitta per la contro ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 56/4/13 depositata il 24 aprile 2013, la Commissione tributaria regionale di Catanzaro confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che rigettava i ricorsi riuniti proposti da R.M. avverso gli avvisi di accertamento Irpef per gli anni dal 2000 al 2003.
Osservava la CTR che la sentenza di primo grado era corretta sotto tutti i profili, in linea con quanto osservato dall’Ufficio finanziario che aveva correttamente operato gli accertamenti basandosi sulla capacità di spesa della contribuente in relazione ai redditi dichiarati.
Il giudice di primo grado, inoltre, aveva correttamente accertato che l’unico reddito in possesso della R., al momento della sottoscrizione della quota di Euro 500 mila della società Mulino di A.M. & C. s.n.c., era pari ad Euro 69 mila, ricavato dalla vendita di un fabbricato avvenuta in data 2 febbraio 2001, mentre tutte le altre somme portate a giustificazione della capacità contributiva erano entrate in possesso della contribuente in data successiva agli investimenti operati il 4 maggio 2004.
Avverso tale sentenza R.M. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a recepire, in modo del tutto acritico e superficiale, il contenuto della sentenza di primo grado, attraverso una motivazione “per relationem” svolta senza riepilogare i fatti oggetto della controversia, omettendo la valutazione della documentazione prodotta e l’esposizione delle ragioni a fondamento del proprio convincimento.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2. In realtà, se è vero che l’incedere argomentativo della sentenza appare costantemente ispirato ad una convinta adesione al percorso logico seguito dal giudice di prime cure, al quale la CTR opera un rinvio senza nemmeno reiterarne i contenuti, è pur vero che sulla questione centrale, oggetto della controversia e costituente del resto l’aspetto specifico dell’accertamento, la sentenza ha provveduto ad evidenziare il passaggio logico che la rende immune dal lamentato vizio di nullità, avendo posto il risalto la circostanza fondamentale che il reddito posseduto dalla ricorrente, al momento della sottoscrizione della quota sociale, non giustificava affatto l’investimento operato, tanto più che e operazioni che aveva documentato per giustificare la propria capacità contributiva erano successive rispetto al momento dell’acquisto.
2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., avendo la CTR del tutto omesso di esaminare la questione, prospettata in entrambi i gradi del giudizio di merito, riguardo all’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, non sanata mediante la proposizione del ricorso, a cagione della mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Se è vero, infatti, che la CTR ha trascurato l’esame di tale aspetto, è anche vero che la ricorrente richiama a fondamento del proprio assunto, circa l’inesistenza della notifica, la sentenza di questa Corte n. 24442/08 che ha ritenuto inesistente la notifica effettuata tramite messo notificatore, in quanto priva della sottoscrizione di quest’ultimo. Differente è, invece, il vizio lamentato nel caso di specie, consistente nella mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione, omissioni che determinano una nullità sanata, ex art. 156 c.p.c., mediante la proposizione del ricorso (Cass. n. 18480/16).
3. Il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., avendo la sentenza trascurato l’esame della questione, concernente la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, traente origine dal fatto che l’Ufficio non aveva correttamente considerato che, attesi i redditi prodotti ed i finanziamenti provati, le operazioni relative all’anno 2005 erano congrue rispetto alla capacità contributiva della contribuente, con la conseguenza che, in difetto del requisito della non congruità per almeno due periodi di imposta, l’Ufficio non avrebbe potuto far ricorso al metodo dell’accertamento sintetico.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ‘ratione temporis’, prevede testualmente che “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta”.
3.3. In proposito giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini dell’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità” (Cass. n. 10972/17).
3.4. Come pure, secondo Cass. n. 25645/16, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel prevedere che l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi o anteriori a quello per il quale si effettua l’accertamento”.
3.5. Da quanto risulta dal ricorso, l’avviso di accertamento ha in effetti operato un riferimento a due periodi nei quali sarebbe stata rilevata la non congruità (il 2004 per quanto concerne l’acquisto della quota societaria ed il 2005 per quanto concerne l’acquisto di un immobile), ma, da un lato, la ricorrente sostiene di aver fornito le prove della propria capacità contributiva relativamente all’acquisto del 2005 e, dall’altro, la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che ulteriori somme entrarono in possesso della ricorrente “in data successiva agli investimenti operati il 4/5/2004”.
3.6. L’accertamento circa la reale fondatezza di questo assunto comporterebbe che il periodo, nel quale la contribuente non è risultata congrua, si ridurrebbe ad uno solo e dunque verrebbe a mancare il presupposto richiesto dal comma 4 della norma citata.
4. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR di Catanzaro, in differente composizione, che dovrà accertare se le prove fornite dalla ricorrente, circa le somme conseguite in data successiva agli investimenti operati il 4/5/2004, rendano quest’ultima congrua in relazione all’annualità successiva.
4.1. La CTR provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020