Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10667 del 05/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 6598/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di La Spezia con ordinanza del 22/02/2019 nel procedimento vertente tra:

P.A., da una parte;

e SPEZIA RISORSE SPA, dall’altra;

ed iscritto al n. 3315/2014 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO ANTONELLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, dichiari la competenza del Giudice di Pace di La Spezia, con le conseguenze di legge.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte, letta l’istanza di regolamento di competenza formulata d’ufficio dal Tribunale di La Spezia con ordinanza 21.2.2019 nella causa pendente tra la sig.ra P.A. e la società La Spezia Risorse S.p.A., avente ad oggetto l’opposizione della prima ad un provvedimento di fermo amministrativo del suo veicolo, relativo a cartella di pagamento dell’importo di Euro 332,36, a titolo di sanzione per più violazioni di norme sulla circolazione stradale;

rilevato che il Tribunale, davanti al quale le parti avevano riassunto il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di pace di La Spezia, ha sollevato conflitto assumendo che la causa sarebbe di competenza di quest’ultimo giudice;

considerato che la competenza appartiene al Giudice di pace, avendo le Sezioni Unite di questa Corte già chiarito, con la sentenza n. 10261/18 che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a) e b) per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”;

rilevato che non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo alcuna delle parti spiegato difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di La Spezia e assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa davanti a tale Giudice.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472