LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul conflitto di competenza, iscritto al n. 8027/2019 R.G., sollevato dal tribunale di Roma con ordinanza del 29/1/2019 nel procedimento vertente tra:
B.N., da una parte, e ROMA CAPITALE ed EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., dall’altra, ed iscritto al n. 11707/2018 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del giudice di pace.
RILEVATO
che:
– B.N. ha proposto opposizione innanzi al giudice di pace di Roma avverso la comunicazione preliminare all’avvio delle procedure esecutive cautelari con la quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 598,10, oltre accessori, in favore di Roma Capitale, in relazione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada del 2010 e 2011, deducendo la nullità della comunicazione suddetta e l’inesistenza del credito per intervenuta prescrizione; – il giudice di pace di Roma ha declinato la sua competenza per materia, ritenendo che la competenza appartenesse al tribunale civile competente per territorio; – il tribunale di Roma, innanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ritenendo che, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza appartenga per materia al giudice di pace;
rilevato che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per la declaratoria di competenza del giudice di pace e che l’opponente ha assunto la medesima conclusione;
considerato che si verte in tema di competenza per materia, donde l’ammissibilità del regolamento d’ufficio;
rilevato che questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, precisando che gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo (Cass. SU n. 10261 del 2018) e all’impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria (Cass. n. 7460 del 2019), trattandosi di azioni di accertamento negativo (Cass. SU n. 15354 del 2015);
ritenuto che tali principi valgono anche con riguardo all’impugnativa proposta, con unico atto, avverso la comunicazione preliminare all’avvio delle procedure esecutive cautelari relative a sanzione amministrativa conseguente a verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
considerato, quindi, che l’opposizione proposta da B.N., con unico atto, avverso la comunicazione preliminare all’avvio delle procedure esecutive cautelari, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 598,10, oltre accessori, in favore di Roma Capitale, in relazione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada del 2010 e 2011, appartiene alla competenza del giudice di pace di Roma.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020