LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24620/2019 proposto da:
C.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO GREGORACE, presso il cui studio a Roma, via della Giuliana 32, elettivamente domicilia
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 3949/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato l’8/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE;
FATTI DI CAUSA
C.O., con ricorso notificato in data 7/6/2019, ha chiesto la cassazione del decreto pronunciato dal tribunale di Venezia in data 8/5/2019.
Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso notificato in data 17/7/2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il ricorso non è stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla sua notificazione stabilito dall’art. 369, comma 1, c.p.c. ed è, quindi, improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero le spese di lite, che liquida in Euro 2.050,00 per compenso, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020