Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10679 del 05/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24621/2019 proposto da:

S.A.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO DEL STABILE e dall’Avvocato MARIANGELA DI BIASE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato DAVIDE LODI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO depositato il 3/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

S.A.O., con ricorso notificato in data 2/5/2019, ha chiesto la cassazione del decreto pronunciato dal tribunale di Campobasso in data 3/4/2019.

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso notificato in data 11/6/2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte prende atto che il ricorso non è stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla sua notificazione stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, ed è, quindi, improcedibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero le spese di lite, che liquida in Euro 2.050,00 per compenso, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472