Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10681 del 05/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 15856/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 09/05/2019 nel procedimento vertente tra:

B.S., da una parte, e:

PREFETTURA DI PADOVA, dall’altra, ed iscritto al n. 608/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Rovigo in ordine al giudizio indicato in premessa, rimettendo le parti innanzi a detto Tribunale, con assegnazione del termine ex art. 50 c.p.c..

RILEVATO

che:

B.S. propose appello innanzi al Tribunale di Rovigo avverso la sentenza del locale Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada;

– Il Tribunale di Rovigo dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia, applicando la regola del foro erariale, ex art. 25 c.p.c. e R.D. n. 1611 del 1933;

– il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 9.5.2019 richiese d’ufficio il regolamento di competenza;

– il Ministero dell’Interno ha depositato memoria, ex art. 47, ultimo comma c.p.c.,

– Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rovigo;

RITENUTO

che:

– il regolamento di competenza va accolto e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo;

– questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite del 18/11/2010, n. 23285 ha affermato che, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal g.d.p. in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato.

– la questione risolta dalle Sezioni Unite, oggi riproposta dal Ministero, è se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace, ove sia parte un’amministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dell’art. 341 c.p.c., oppure innanzi al tribunale del capoluogo del distretto, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7;

– secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite, al quale hanno aderito le sezioni semplici (Cass. Civ., Sez VI, 6.3.2018 n. 5249; Cass. Civ. Sez. VI, 23.2.2018, n. 4426) ed al quale il collegio intende dare continuità, mentre il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 stabilisce che per le controversie aventi ad oggetto l’opposizione a sanzioni amministrative è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, nulla è previsto per l’appello, trovando, pertanto applicazione le norme relative al rito lavoristico;

– poichè gli artt. 413 e 414 c.p.c. escludono l’applicabilità del foro erariale, in assenza di diversa disposizione, anche per l’appello è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione;

– l’inapplicabilità della regola del foro erariale, che, per le cause in materia di opposizione a sanzioni amministrative, soddisfa un’esigenza di “prossimità va riferita non solo al primo grado ma va estesa anche all’appello, attesa l’identità di ratio;

– va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Rovigo;

– non deve provvedersi sulle spese di giudizio, essendo stato il regolamento richiesto d’ufficio (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167).

P.Q.M.

accoglie il regolamento di competenza; dichiara la competenza del Tribunale di Rovigo, dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

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