Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10725 del 05/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6737/2015 R.G. proposto da Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Marocco 18, presso lo studio “Trivoli e Associati”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Trivoli e Marco Pasquali, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia Romagna (Bologna), Sez. 3, n. 2094/3/14 del 28 novembre 2014, depositata il 28 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Visto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie;

1. La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso dell’Irpeg, Irap e imposta sostitutiva che la società sosteneva indebitamente versate nei periodi d’imposta 2001 e 2002;

2. Vista l’istanza congiunta delle parti per l’estinzione del giudizio a seguito dell’adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6;

3. Vista la documentazione allegata all’istanza, che comprova l’avvenuto pagamento del dovuto;

4. Ritenuto che in ragione della definizione agevolata della controversia e della comune istanza delle parti in questo senso sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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