Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10749 del 05/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5693/2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Emanuele II n. 18, presso Gian Marco Grez, rappresentata e difesa dagli avvocati Branca Carlo, Rascio Nicola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parigi n. 11, presso lo Studio Carnelutti, rappresentata e difesa dall’avvocato D’Albora Maurizio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AS.CO.S.A. S.a.r.l., già Consorzio AS.CO.S.A. – Associazione Costruttori S. Antimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell’avvocato Mauriello Giacomo, che la rappresenta difende unitamente all’avvocato Mariano Mario, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parigi n. 11, presso lo Studio Carnelutti, rappresentata e difesa dall’avvocato D’Albora Maurizio, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1120/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2020 da Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 17.10.2003, C.R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l’ANAS, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Società Consortile a r.l. Due Ascosa ed il Consorzio AS.CO.SA. – Associazione Costruttori S. Antimo, ed esponeva che:

– era proprietaria di un fondo edificatorio, sito in *****, interessato dai lavori di realizzazione della Bretella Asse Mediano- Asse di Supporto ricompresi nel programma di cui al Titolo VIII della L. n. 219/81;

– il Consorzio, quale concessionario del CIPE, aveva occupato in data 3.11.1988 la porzione di mq. 8.048 ed il 7.11.1988 la Società consortile ne aveva occupati ulteriori mq. 4.458;

– con decreto in data 16.7.2001, era intervenuta l’espropriazione della minore estensione di mq. 10.186, previo deposito della somma di Lire 149.405.520;

– la domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva era stata rigettata, con sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 31.5.2002, che aveva condannato la Società Consortile ed il Consorzio al pagamento dell’indennità di occupazione legittima per il periodo 3.11.1988-31.5.1992.

L’attrice chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti in solido, o di chi ritenuto obbligato, al pagamento dell’indennità di espropriazione tenendo conto della diminuzione di valore della proprietà residua, e dell’indennità di occupazione legittima dal 31.5.1992 al 16.7.2001, con rivalutazione ed interessi.

Nel contraddittorio dei convenuti, che eccepivano tutti la rispettiva carenza di legittimazione passiva, il Tribunale condannava l’ANAS, in persona del Ministro dei Lavori Pubblici, al pagamento della somma di Euro 268.456,15 a titolo d’indennità di espropriazione e di Euro 374.925,33 titolo dennità di occupazione, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Con sentenza del 17.3.2016, la Corte di Napoli, adita con distinti appelli, riteneva che l’unico soggetto legittimato fosse AS.CO.SA. a.r.l. (già Consorzio AS.CO.SA.) in virtù della concessione traslativa stipulata della L. n. 219 del 1981, ex art. 81, assolveva, quindi, gli altri originari convenuti dalla domanda e rigettava il gravame della proprietaria relativo all’importo dell’indennità di espropriazione, condannandola al raddoppio del contributo unificato.

Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso, in via principale, C.R., affidato a quattro motivi, ed, in via incidentale, AS.CO.SA., con tre motivi. ANAS S.p.A. ha resistito con distinti controricorsi. Il Ministero dei Lavori Pubblici non ha svolto difese.

C.R. e l’ANAS hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente principale deduce che la sentenza è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di provvedere sul motivo di appello col quale essa espropriata aveva insistito per la condanna di tutti gli appellati in solido al pagamento delle indennità di occupazione e di espropriazione. La sentenza impugnata, afferma la ricorrente, si era limitata a rigettare il suo appello nei confronti dell’ANAS e del Ministero, ma non aveva individuato alcun destinatario della condanna, nemmeno con riguardo alla posizione della convenuta ed appellata AS.CO.SA S.c.a r.l. già Consorzio AS.CO.SA..

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 ed 81; artt. 8 e segg. della convenzione n. 11 del 9.12.1981 intervenuta tra il Commissario Straordinario di Governo e AS.CO.SA., art. 12 preleggi e artt. 1292 c.c. e segg.. La ricorrente afferma che la Corte d’Appello è pervenuta alla conclusione secondo cui gli obblighi della concessionaria si estendevano all’espletamento delle procedure espropriative secondo le previsioni della L. n. 219 del 1981, in base ad un percorso motivazionale apodittico e lacunoso e senza considerare che l’art. 8 della convenzione, come evidente dal relativo testo, indicava, bensì, nel Consorzio il soggetto assuntore delle attività amministrative, ma in nome e per conto del Commissario straordinario. Tanto era stato evidenziato con la sentenza n. 17084 del 2008 della Corte di Cassazione, con la quale, nell’accogliere il motivo di ricorso di AS.CO.SA., si era affermato che ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’indennità di occupazione dovuta ad essa ricorrente per il periodo novembre 1988-maggio 1992 non si potesse prescindere dall’esame della convenzione e dalla clausola “con la quale i concessionari si impegnavano a svolgere in nome e per conto del concedente adempimenti amministrativi”.

La ricorrente sottolinea, inoltre, che le funzioni di rilevanza pubblicistica sono state assunte dal Commissario di Governo, cui è succeduta l’ANAS ex lege n. 341 del 1995, e che esse sono svolte di concerto con AS.CO.SA, talchè entrambe sono tenute in solido unitamente al Ministero dei Trasporti (dal quale l’ANAS dipendeva) a corrispondere le dovute indennità. La C. evidenzia, sotto altro profilo, che l’ANAS è subentrata nei rapporti attivi e passivi già facenti capo al concedente per effetto del D.L. n. 244 del 1995 art. 22, comma 2 e dell’ordinanza n. 2254/EST del 30.3.1996.

L’esegesi della L. n. 219 del 1981, art. 81, propugnata dalla Corte territoriale contrasta, infine, con l’art. 12 preleggi, perchè non è rispettosa della ratio legis, ed espone l’espropriato, in ipotesi di fallimento del concessionario, a perdere l’indennizzo cui ha diritto, in violazione dell’art. 42 Cost..

3. Col primo motivo del ricorso incidentale, la Società AS.CO.SA. lamenta, a sua volta, la violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 8, 80 ed 81; artt. 1362,1363, 1388 e 1704 c.c., per travisamento della convenzione n. 11 del 1981 intervenuta tra essa società ed il Commissario Straordinario, del D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’ordinanza n. 2254/EST del 30.3.1996.

La ricorrente incidentale contesta di esser tenuta al pagamento delle indennità, evidenziando che, in base alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24541 del 2016), non è sufficiente il ricorso alla concessione traslativa perchè il concedente sia esentato da responsabilità, ma occorre anche che l’attribuzione di poteri pubblici e l’accollo degli obblighi indennitari siano previsti dalla legge. Nella specie, la Corte napoletana non aveva provveduto, in concreto, ad accertare se la concessione n. 11 costituiva una concessione traslativa, e tale essa non poteva di certo ritenersi, all’esito di un esame omogeneo di tutte le sue clausole, da cui poteva desumersi che “l’oggetto principale della convenzione è l’appalto delle opere da realizzarsi per il cui obiettivo è affidata parte della procedura di esproprio”.

4. Col secondo motivo del ricorso incidentale, la Società lamenta la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 337 c.p.c., comma 2, omessa pronuncia sulla delibazione della sentenza con la quale è stata dichiarata la risoluzione della convenzione n. 11/81 tra essa ricorrente e l’ANAS S.p.A., subentrata al Commissario straordinario.

5. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto essi agitano, pur se in parte da opposta prospettiva, la questione dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle indennità.

6. Anzitutto, è pacifico che l’opera per cui è avvenuta l’espropriazione rientra nell’ambito del titolo 8 della L. n. 219 del 1981, tale normativa, com’è nozione ricevuta (Cass. SU n. 2644 del 1998; n. 8496 del 1998; n. 104 del 1999; n. 466 del 2000; n. 14378 del 2001; n. 12760 del 2002; n. 6769 del 2009; n. 17190 del 2018; Cass. n. 26261 del 2007; 27084 del 2007; n. 19959 del 2011; n. 20372 del 2014), ha carattere speciale e derogatorio dei principi generali in tema di espropriazione per pubblica utilità, in quanto l’art. 81, che disciplina le modalità degli interventi di cui al precedente art. 80, stabilisce che le opere sono affidate in concessione – a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti – a società ed imprese di costruzione, precisando, con formula ampia, esplicita ed onnicomprensiva che “formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge”. Tanto ha indotto la menzionata e del tutto consolidata giurisprudenza di questa Corte a ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento allo speciale strumento della concessione c.d. traslativa caratterizzata dai trasferimento al concessionario dell’esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere: a differenza dell’appalto ove l’affidamento resta strettamente limitato all’esecuzione del lavoro in tale figura organizzatoria viene delegato al concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione dell’opera, ancorchè comportanti l’esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all’espletamento delle procedure di espropriazione, all’offerta, al pagamento o al deposito delle indennità.

Da tanto consegue che pur non essendo destinatario dell’opera pubblica e pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, ingerenza e controllo dell’amministrazione concedente, il concessionario, quale soggetto attivo del rapporto di concessione, è l’unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano.

7. Posti questi principi generali, va rilevato che questa Corte ha tuttavia ulteriormente precisato che può accadere in concreto che, in deroga al disposto della L. n. 291 del 1981, il Commissario straordinario affidi al concessionario soltanto compiti esecutivi propri di qualsiasi contratto di appalto: perciò da svolgere in nome e per conto dell’amministrazione committente. Come rammenta la C., tale evenienza è stata ritenuta possibile proprio in riferimento alla convenzione tra AS.CO.SA ed il Commissario governativo con la sentenza di questa Corte n. 17084 del 2008, emessa inter partes nell’ambito del giudizio risarcitorio e per il conseguimento dell’indennità di occupazione per il periodo dal 3.11.1988 al 31.5.1992, antecedente a quello azionato nel presente giudizio (31.5.1992-16.7.2001). Con la menzionata sentenza, questa Corte ha cassato per vizio di motivazione la decisione della Corte napoletana del 31 maggio 2002, demandando al giudice del rinvio d’interpretare le clausole della convenzione, per accertarne la controversa natura traslativa, tenuto conto che l’art. 8 di tale convenzione, come riportato per autosufficienza dalla ricorrente, contiene la clausola secondo cui “per ciascun intervento oggetto della presente convenzione il Concessionario si impegna tra gli altri a svolgere a propria cura in nome e per conto del Concedente con tempestività i seguenti adempimenti amministrativi…”.

Nessuna delle parti riferisce dell’esito di quel giudizio; si dà conto, piuttosto, che la questione del credito indennitario riferito all’occupazione del suolo per il periodo 3.11.1998-31.5.1992 antecedente a quello di causa è stato definito con la menzionata sentenza del 31.5.2002, che condannava AS.CO.NA. al relativo pagamento. Non constando che la legittimazione della concessionaria sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, ma, al contrario, che la sentenza anzidetta sia stata cassata, la valutazione della questione non è qui preclusa, e l’interpretazione che di tale clausola ha compiuto la Corte territoriale in termini di concessione traslativa non è rispettosa del canone di cui all’art. 1362 c.c., non avendo dato conto, in riferimento al globale assetto dell’atto, del valore esegetico da ricondurre al patto con cui il concessionario veniva delegato al compimento proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la reaiizzazione dell’opera, a propria cura ed “in nome e per conto del Concedente”.

8. A tanto provvederà il giudice del rinvio, restando, ad ogni modo, esclusa la possibilità di una condanna solidale tra concedente, o suoi successori ope legis, e concessionaria invocata dall’espropriata, secondo principi che questa Corte ha affermato in tema di responsabilità aquiliana, ma che non sono mai stati sostenuti, nel diverso caso, qui in esame, della legittimazione passiva dell’espropriante o, come esposto nel precedente p. 4., del suo concessionario, in ipotesi di domanda volta ad ottenere il conseguimento del credito indennitario.

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. La risoluzione della convenzione n. 11 del 1981 si afferma esser stata dichiarata con la sentenza n. 11464 del 2013 per inadempimento della committente, statuizione che l’ANAS riferisce esser ancora sub iudice. La questione risulta dichiaratamente dedotta in seno alla comparsa conclusionale: al di fuori, dunque, del dibattito processuale d’appello. Di essa la Corte territoriale non doveva quindi occuparsi.

10. L’omessa pronuncia della statuizione di condanna dedotta col primo motivo è, invece, assorbita.

11. Con il terzo motivo di ricorso, la C. lamenta la violazione e falsa applicazione della della L. n. 2359 del 1865, art. 40.

L’indennità, che secondo tale disposizione deve comprendere il decremento di valore dell’area residua, non è stata calcolata correttamente, lamenta la ricorrente, avendo il CTU proceduto a determinare il solo valore della superficie espropriata.

12. Il motivo è fondato. La Corte territoriale pur non avendo sconfessato i presupposti di legge per procedere all’indennità tenendo conto del pregiudizio derivante alla proprietaria per l’espropriazione parziale non ha poi provveduto alla relativa liquidazione, avendo recepito, come la ricorrente riferisce con autosufficienza in seno al motivo, il calcolo relativo al valore unitario della porzione ablata (valore venale base Euro 534.255,70, pari ad Euro/mq. 52,45 per i mq, 10186 oggetto di espropriazione).

14. Il quarto motivo, col quale la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 219 del 1981, art. 73, per avere la Corte riconosciuto il raddoppio del contributo nonostante si trattasse di un processo esente, resta assorbito.

15. Il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, procederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale il terzo del ricorso principale e nei sensi di cui in motivazione il secondo del ricorso principale; dichiara inammissibile il secondo del ricorso incidentale ed assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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