Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10818 del 05/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3624-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, ***** in persona del procuratore speciale FABIO ROVITO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.O., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO LE PERA, ANGELO VILLI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1141/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo, assorbito il 2 motivo;

La Corte:

RILEVATO

che la sentenza impugnata è stata decisa da un collegio composto da un giudizio ausiliario, che ha assunto le vesti di giudice relatore;

– rilevato che questa corte, con ordinanza 9.12.2019 n. 32032, ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme che istituiscono la figura del giudice ausiliario negli organi collegiali giudicanti in grado di appello;

– ritenuto pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, nell’attesa che la suddetta questione sia decisa dalla Corte costituzionale.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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