Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10828 del 05/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12768-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI, rappresentata e difesa dall’avvocato VIVIANA DE BELLO;

– ricorrente –

contro

MIRA SRL IN LIQUIDAZIONE,in persona del suo legale rappresentante e liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO ESPOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1109/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

La Corte:

RILEVATO

che la sentenza impugnata è stata decisa da un collegio composto da un giudice ausiliario, che ha assunto le vesti di giudice relatore;

– rilevato che questa Corte, con ordinanza 9.12.2019 n. 32032, ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme che istituiscono la figura del giudice ausiliario negli organi collegiali giudicanti in grado di appello;

– ritenuto pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, nell’attesa che la suddetta questione sia decisa dalla Corte costituzionale.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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